Fatturazione elettronica codici IPA uffici- Comune di Chiari

Fatturazione elettronica codici IPA – Codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica del Comune di CHIARI

Data :

17 maggio 2024

Municipium

Descrizione

Comunicazione dei Codici identificativi IPA degli Uffici destinatari della fatturazione elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n.55 del MEF “Trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche”.

Si comunica che il Decreto Ministeriale del MEF n.55 del 3 aprile ha introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione non accetta più dal 31 marzo 2015 fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A ‘Formato della fattura elettronica’ del citato DM N. 55/2013 (Fatturapa).

Il D.M. n.55 del 3 aprile 2013 all’art. 3, comma 1, prevede che tutte le PA individuino i propri Uffici deputati alla ricezione delle Fatture Elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D: “Codici Ufficio”.

Per le finalità di cui sopra, l’Indice delle pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito a questo Ente i codici che devono essere indicati obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.

Tabella dei codici IPA corrispondenti agli uffici dell’ente, necessari per l’invio della fattura elettronica al Comune di Chiari:

 codUnivocoUfficio

Codici IPA per fatturazione elettronica

 UFFICIO DI RIFERIMENTO - (descrizione Ou)

ZOSHOY

CULTURA SISTEMA BIBLIOTECHE

UF6WVF

CONTABILITA’
CONTROLLO DI GESTIONE
TRIBUTI

OJF68I

CORPO DI POLIZIA LOCALE

NKBKS8

SEGRETERIA AFFARI GENERALI

K9DPBI

GARE-CONTRATTI

K5QLPZ

PIANIFICAZIONE URBANISTICA SIT CATASTO PATRIMONIO

JDR44R

RISORSE UMANE

HHZOBQ

PROTEZIONE CIVILE VIABILITA

GMRKTN

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO, DEI SERVIZI TECNOLOGICI E DEGLI EDIFICI COMUNALI

GGVOWR

DEMOGRAFICI URP GESTIONE CIMITERIALE

FYDOC0

SUAP SUE COMMERCIO

EM1UGB

POLITICHE GIOVANILI/ SPORT-TEMPO LIBERO

CPBVS4

LAVORI PUBBLICI

AF2RR3

CED E SISTEMI INFORMATIVI

9JO0LC

PIANO DI ZONA/ GESTIONE ASSOCIATA AMBITO DISTRETTUALE

6S5QQY

SERVIZI EDUCATIVI

28JD0J

AMBIENTE ECOLOGIA

0RJBMC

SERVIZI SOCIALI

 

È indispensabile che i fornitori inseriscano all’interno delle fatture elettroniche, oltre al codice univoco, anche CIG e CUP (ove presenti) della relativa procedura di acquisto, nonché il riferimento all’impegno contabile di spesa comunicato al fornitore dall’Ente.

Le cause di scarto della fattura nei 15 giorni possono essere:

  1. la fattura elettronica ricevuta si riferisce ad una operazione che non riguarda il destinatario della trasmissione;
  2. nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice CIG(identificativo di gara) o codice CUP (unico di progetto) ove dovuti;
  3. nel documento è stata omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio;
  4. nel documento non sono stati indicati correttamente i dati relativi al codice di Autorizzazioneall’immissione in commercio AIC);
  5. nel documento diretto a Regioni ed Enti locali, è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa.

 

In ogni caso, gli Uffici delle P.A. non possono rifiutare le fatture elettroniche a loro trasmesse nei casi in cui i dati che dovrebbero determinare il rifiuto possono essere corretti con l’emissione di una nota di variazione (art. 26 D.P.R. n. 633-1972).

Se il destinatario non rifiuta la fattura entro 15 giorni, SdI invia una notifica di decorrenza termini sia al mittente che al destinatario e la fattura si considera consegnata. A questo punto se è necessario fare delle rettifiche dovrà essere richiesta al fornitore l’emissione di una nota di credito e/o nota di variazione IVA a storno parziale o totale della fattura.

Resta fermo l’obbligo di registrazione contabile delle fatture entro 10 giorni dall’arrivo, rilevabile dalla data di protocollazione della fattura, per assolvere agli obblighi del Registro Unico.

Analogamente rimane valido il termine di 30 giorni previsti dalla legge per il pagamento della fattura, calcolati dalla data di arrivo della stessa e non dal momento dell’accettazione o della sua registrazione in contabilità.

Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le specifiche operative per l’identificazione degli Uffici destinatari della Fatturazione Elettronica pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fattura.pa.gov.it.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024, 08:52

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