Ordinanza di disciplina dell'uso delle aree pubbliche, dei parchi e giardini pubblici comunali con divieto di detenzione e consumo in loco di bevande alcoliche

Data :

31 luglio 2024

Municipium

Descrizione

Ordinanza di disciplina dell’uso delle aree pubbliche, dei parchi e giardini pubblici comunali con divieto di detenzione e consumo in loco di bevande alcoliche.

 

I L  S I N D A C O

 

Considerato che:

 

  • sul territorio comunale sono presenti alcuni parchi urbani e giardini pubblici che risultano collocati in zone residenziali e nelle vicinanze delle abitazioni, per i quali sono pervenute ripetute segnalazioni di disturbo legato soprattutto a condotte poste in essere anche nelle ore serali/notturne ovvero comportamenti lesivi della quiete pubblica causati dagli schiamazzi o diffusione sonora ad alto volume che recano disturbo al riposo ed alle occupazioni dei cittadini;
  • i parchi pubblici sono aree a verde del tessuto urbano realizzati ed organizzati con le funzioni generali di riposo, gioco ed in alcuni casi per l’esercizio di attività motorie;
  • si ritiene necessario disciplinare alcune fondamentali regole comportamentali che gli utenti devono rispettare all’interno di tali parchi, improntate sempre al conseguimento del rispetto delle persone e dell’ambiente oltrechè assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che questi luoghi offrono, senza ledere il diritto al riposo di quei cittadini che risiedono o dimorano nelle abitazioni poste in adiacenza agli stessi;
  • alcuni di questi giardini e parchi sono dotati di attrezzature ludiche destinate ai bambini sino al 12° (dodicesimo) anno di età compreso;

 

Visto che:

 

  • l’art. 8 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm., demandando al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, disponendo anche limitazioni in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate aree, nonché l’utilizzo di sistemi di diffusione sonora particolarmente rumorosi che determinano un insopportabile disturbo alla quiete;

 

  • per sicurezza urbana s’intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

 

Dato atto che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l’approvazione della L. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini;

 

Considerato che:

 

  • il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l’abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocumento e pericolo per l’integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono o di incuria;
  • che l’utilizzo di sistemi di diffusione sonora, anche portatili, ingenerano, come successo in più circostanze, disturbo alla quiete pubblica delle persone che si trovano nelle vicinanze;
  • che le bevande alcoliche trasportate, detenute od acquistate per asporto vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, perlopiù in vetro od alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di pericolo;

 

Visto che nel Comune di Chiari i parchi e giardini pubblici sono frequentati, talvolta anche nelle ore serali/notturne, da soggetti che, come purtroppo constatato, si ritrovano facendo eccessivo uso di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località causata dagli schiamazzi, dalle urla e dall’abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di turbativa e disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini;

 

Rilevato che gli esiti dei ripetuti controlli effettuati dal personale delle Forze dell’Ordine e del Corpo di Polizia Locale, di iniziativa e su segnalazione, hanno sovente messo in evidenza il manifestarsi dei già citati illeciti e comportamenti devianti, piuttosto diffusi e connessi all’acquisto e consumo di alcol da parte di soggetti che, trattenendosi poi nei suddetti parchi e giardini pubblici sino a tarda notte, compromettono il vivere sereno e civile della popolazione residente e minano la percezione di sicurezza della cittadinanza che intenda poter fruire liberamente degli spazi pubblici, risultando tuttavia difficoltosa l’individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti, messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone che si concentrano nelle diverse aree cittadine;

 

Dato atto inoltre che il consumo di bevande alcoliche in luoghi che non siano sotto il diretto controllo dei gestori di pubblici esercizi, tende a compromettere il decoro cittadino a causa di frequenti abbandoni di bottiglie, lattine e, più in generale, dei contenitori delle predette bevande, costituendo spesso anche fonte di pericolo derivante dalla rottura di contenitori in vetro che possono nuocere alla sicurezza dei luoghi, degli utenti e degli animali che si trovino a frequentarli, nonché essere impiegati quali oggetti atti ad offendere in caso di disordini;

 

Atteso che il territorio è servito più che ampiamente da esercizi pubblici che dispongono, molto spesso, di aree date in concessione per l’esercizio della somministrazione di bevande ed alimenti, idonee a garantire all’utenza la possibilità di consumare in condizioni che consentano adeguati livelli di salvaguardia del territorio ed evitando il verificarsi delle condizioni sopra rappresentate;

 

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i bambini che frequentano i parchi giochi, per i cittadini che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la situazione sopra descritta, che può costituire serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita dell’adozione di un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica;

Considerato che nel periodo della stagione estiva, in ragione dell’incremento di utenza nelle aree pubbliche, nei parchi e giardini comunali, oltreché dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici che attirano maggiore affluenza di persone in città, devono adottarsi misure di tutela volte a prevenire situazioni potenzialmente pericolose ed eliminare fattori di minaccia per la sicurezza urbana e percepita derivanti dal consumo di alcol, dall’abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti, dallo stazionamento di soggetti senza fissa dimora dediti a bivaccare, campeggiare e pernottare nelle aree pubbliche e nei parchi e giardini pubblici;

 

Dato altresì atto che la tranquillità dei cittadini è messa in pericolo anche dalla presenza di questuanti e soggetti dediti all’accattonaggio, i quali, come riscontrato negli ultimi tempi dalle Forze di Polizia Presenti sul territorio clarense, apportano disturbo al quieto vivere soprattutto nei giorni di mercato e nei pressi dei luoghi sacri quali Chiese e Cimitero;

 

Visto l’art. 50 c. 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;

 

Vista la Legge n. 689/1981;

 

ORDINA

 

Con decorrenza dal 1 agosto 2024 e sino al 30 settembre 2024 e con orario 24 ore su 24, in tutte le aree pubbliche, nei parchi e giardini pubblici comunali:

 

  1. è vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e relativi plateatici nonché nell’ambito delle manifestazioni ed eventi autorizzati con contestuale autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;

 

  1. nelle suddette aree non è ammesso bivaccare, campeggiare e/o pernottare; è altresì vietato l’abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle aree medesime o di degrado urbano;
  2. Salvo quanto diversamente e specificatamente regolamentato è ammesso l’utilizzo delle strutture relative all’attività ludica a tutti i giovani fino al compimento del 12° (dodicesimo) anno di età compreso;
  3. non sono consentite attività rumorose (utilizzo di strumenti musicali, dispositivi di diffusione sonora di ogni genere, urla e schiamazzi ecc…) che possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori, previe eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni ecc…);
  4. è vietata qualsiasi attività di accattonaggio effettuata sull’intero territorio comunale e sotto qualsiasi forma essa venga esercitata;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981 e pertanto nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

 

DISPONE

 

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale da effettuarsi con le modalità prescritte dalla legge.

 

AVVERTE

 

Che ai sensi del dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

 

  • giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia sezione di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e ss.mm.ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale;
  • straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971.

 

Per la giusta osservanza, si dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

 

  • Prefettura di Brescia;
  • Questura di Brescia;
  • Corpo Polizia Locale c/o sede;
  • Stazione Carabinieri di Chiari;
  • Comando Compagnia Carabinieri di Chiari
  • Polizia Stradale di Chiari;

 

Chiari, 29 luglio 2024

IL SINDACO

(Gabriele Zotti)

Municipium

Allegati

Ordinanza 112-2024_30072024182927

Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2024, 09:26

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